03/12/2009
Legge 69 - 18 giugno 2010

Dal primo gennaio 2010, affinchè gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale abbiano effetto, devono necessariamente essere pubblicati nei siti istituzionali dell’amministrazione. Lo prescrive l’art 32, comma 1 della legge 69 del 18 giugno 2009. Il comma 5 dello stesso articolo, sancisce che dal primo gennaio le pubblicazioni effettuate informa cartacea non hanno effetto di pubblicità legale.
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